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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza concernente l'allevamento di animali (Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146, 177 capoverso 1 e 177a capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr)1,

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Capitolo 1: Promozione dell'allevamento di animali

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 1

1 La Confederazione può versare contributi per sostenere le seguenti misure zootecniche concernenti l'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, ed equina, nonché di conigli, volatili e api mellifere:

a. tenuta del libro genealogico;

b. esami funzionali;

c. stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico;

d. realizzazione di progetti volti a conservare le razze svizzere;

e. miglioramento della qualità dei prodotti dell’economia animale.

2 La Confederazione può sostenere progetti riguardanti le risorse zoogenetiche nell'ambito della ricerca agraria internazionale.

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

Art. 2 Condizioni

1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) riconosce un’organizzazione di allevamento di animali appartenenti alla razza bovina, suina, caprina, ovina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del nuovo mondo se questa:

a. è un'organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;

1 RS 910.1

2007–....