Progetto
Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 277Fedlex · Progetto
Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva b. esame funzionale20
c. esame dello stallone in una stazione500
d. esame dello stallone nell'azienda200
Art. 8 Contributi per l'allevamento di suini
1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di suini ammonta a 3 400 000 franchi.
2 Importo massimo per: Fr.
a. ogni animale iscritto nel libro genealogico
(allevamento da selezione e allevamento da riproduzione)85
b. esame nell'azienda 4.50 c. esame in una stazione400
3 Il massimo contributo annuo per l'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione e per la pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.
Art. 9 Contributi per l’allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)
1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di ovini ammonta a 2 300 000 franchi.
2 Il contributo ammonta al massimo a 25 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.
Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte
1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta a 1 800 000 franchi.
2 Importo massimo per: Fr.
a. ogni animale iscritto nel libro genealogico40
b. esame dell’attitudine lattifera40
3 Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per ogni esame dell'attitudine lattifera:
a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;
b. in caso di esami dell’attitudine lattifera interrotti prima del 150° giorno di controllo;
c. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall’allevatore (metodo ICAR B o C);
d. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.