Progetto

Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 277Fedlex · Progetto

Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva b. esame funzionale20

c. esame dello stallone in una stazione500

d. esame dello stallone nell'azienda200

Art. 8 Contributi per l'allevamento di suini

1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di suini ammonta a 3 400 000 franchi.

2 Importo massimo per: Fr.

a. ogni animale iscritto nel libro genealogico

(allevamento da selezione e allevamento da riproduzione)85

b. esame nell'azienda 4.50 c. esame in una stazione400

3 Il massimo contributo annuo per l'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione e per la pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

Art. 9 Contributi per l’allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)

1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di ovini ammonta a 2 300 000 franchi.

2 Il contributo ammonta al massimo a 25 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte

1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta a 1 800 000 franchi.

2 Importo massimo per: Fr.

a. ogni animale iscritto nel libro genealogico40

b. esame dell’attitudine lattifera40

3 Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per ogni esame dell'attitudine lattifera:

a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;

b. in caso di esami dell’attitudine lattifera interrotti prima del 150° giorno di controllo;

c. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall’allevatore (metodo ICAR B o C);

d. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.