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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
d. le date della valutazione;
e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f. le condizioni di pubblicazione;
g. il finanziamento delle stime dei valori genetici.
3 I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l’esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.
Sezione 3: Contributi per l'allevamento
Art. 6 Contributi per l’allevamento di bovini
1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di bovini ammonta a 30 milioni di franchi.
2 Importo massimo per: Fr.
a. ogni animale iscritto nel libro genealogico10
b. apprezzamento della morfologia8
c. analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A45
d. analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 3.50 e. esame della produzione di carne26
3
Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è versato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni lattazione.
4 Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per campione di latte:
a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;
b. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall’allevatore (metodo ICAR B o C);
c. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.
5 In caso di concomitanza di due o tre circostanze citate nel capoverso 4, non viene versato alcun contributo.
Art. 7 Contributi per l'allevamento di equini
1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di equini ammonta a 2 200 000 franchi.
2 Importo massimo per: Fr.
a. ogni puledro identificato e registrato400