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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva

b. la definizione degli obiettivi zootecnici;

c. l’identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;

d. la registrazione dei dati relativi all’ascendenza;

e. l’analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici;

f. la determinazione delle esigenze minime per l’iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;

g. i requisiti da soddisfare per l’iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;

h. la pubblicazione dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico.

Art. 4 Esami funzionali

1 Gli esami funzionali e l’apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le attitudini, lo stato di salute e la morfologia degli animali, se questi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell’economia aziendale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento.

2 Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

3 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

a. il genere e la portata dell’esame funzionale;

b. la procedura dell’esame e il campione degli animali;

c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le prestazioni;

d. il metodo statistico di valutazione;

e. il calcolo della prestazione esaminata;

f. il periodo d’esame o la data dell’esame;

g. il metodo scelto per l’esame dei prodotti in caso di programmi incrociati;

h. i controlli effettuati in relazione con l’esame;

i. la pubblicazione dei risultati.

Art. 5 Stima dei valori genetici

1

La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire sulla scorta di metodi scientifici internazionalmente riconosciuti.

2 Sentite le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera, le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

a. il genere e la portata della stima dei valori genetici;

b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;