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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
b. la definizione degli obiettivi zootecnici;
c. l’identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;
d. la registrazione dei dati relativi all’ascendenza;
e. l’analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici;
f. la determinazione delle esigenze minime per l’iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
g. i requisiti da soddisfare per l’iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;
h. la pubblicazione dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico.
Art. 4 Esami funzionali
1 Gli esami funzionali e l’apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le attitudini, lo stato di salute e la morfologia degli animali, se questi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell’economia aziendale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento.
2 Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.
3 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:
a. il genere e la portata dell’esame funzionale;
b. la procedura dell’esame e il campione degli animali;
c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le prestazioni;
d. il metodo statistico di valutazione;
e. il calcolo della prestazione esaminata;
f. il periodo d’esame o la data dell’esame;
g. il metodo scelto per l’esame dei prodotti in caso di programmi incrociati;
h. i controlli effettuati in relazione con l’esame;
i. la pubblicazione dei risultati.
Art. 5 Stima dei valori genetici
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La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire sulla scorta di metodi scientifici internazionalmente riconosciuti.
2 Sentite le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera, le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:
a. il genere e la portata della stima dei valori genetici;
b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;