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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva

b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;

c. dispone di statuti giuridicamente validi, in base ai quali ogni allevatore può diventare membro dell’organizzazione se soddisfa le condizioni previste dagli statuti;

d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da corrispondenti programmi di allevamento o di conservazione della razza;

e. tiene un libro genealogico che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3;

f. esegue esami funzionali e stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

g. dimostra che l'effettivo di animali di cui dispone è abbastanza importante da garantire la realizzazione di un programma volto al miglioramento o alla conservazione della razza;

h. offre garanzia di un lavoro razionale a livello di personale, tecnica, organizzazione e finanze nei settori di promozione;

i. esercita le attività di allevamento di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

2 L'Ufficio federale riconosce un'organizzazione o un ente promotore di progetti per la conservazione delle razze svizzere, a condizione che questi soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e h.

3 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’Ufficio federale con la documentazione necessaria.

4 Il riconoscimento ha una durata di 10 anni.

5 Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'Ufficio federale nell'arco di un mese.

Art. 3 Tenuta del libro genealogico

1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull’ascendenza, l’identificazione, le prestazioni, la qualità e sui caratteri morfologici di tutti gli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica.

2 Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

3 All’interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall’identificazione e dalle prestazioni.

4 Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.

5 Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno:

a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;