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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva

4 In caso di concomitanza di almeno due circostanze citate nel capoverso 3, non viene versato alcun contributo.

Art. 11 Altri provvedimenti di promozione

La Confederazione può partecipare finanziariamente alla realizzazione di altri provvedimenti che contribuiscono al miglioramento della qualità dei prodotti dell’economia animale, sempre che siano di interesse generale.

Art. 12 Domande di contributi

1

Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono presentare all'Ufficio federale le domande di contributi di cui agli articoli 6-11 e 13 entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione.

2

Non vengono stanziati i contributi di cui agli articoli 6-11 inferiori ai 30 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta. Fanno eccezione le organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 30 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

3 Se gli importi massimi per categoria di animali riportati negli articoli 6-11 non sono sufficienti a coprire i singoli contributi, questi ultimi possono essere ridotti proporzionalmente dall'Ufficio federale.

4

I contributi sono versati esclusivamente a organizzazioni d'allevamento riconosciute.

5

L'Ufficio federale stabilisce in un'ordinanza i criteri complementari per il versamento e la riduzione dei contributi.

Sezione 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere

Art. 13 Contributi per la conservazione della razza delle Franches Monta-

gnes

1 Per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono stanziati, oltre ai contributi di cui all'articolo 14, al massimo 160 000 franchi all'anno.

2

Il contributo massimo ammonta a 400 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo massimo di 1 160 000 franchi all'anno non è sufficiente, l'Ufficio federale può ridurre proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.

3

Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate, nell’anno di contribuzione, da un puledro registrato che discende da uno stallone iscritto nell’albero genealogico della razza delle Franches Montagnes. Non sono versati contributi se gli animali sono legati.

4

La data d’identificazione del puledro in occasione della mostra equina è determinante per il diritto ai contributi.