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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva

4. Ordinanza del 18 agosto 200434 sui medicamenti veterinari

Art. 30 cpv. 1 lett. c

1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e le ispezioni, come pure per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

c. aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 200535 sulla produzione primaria.

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli

1 Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

2 Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.

3 La frequenza dei controlli delle aziende di produzione primaria è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

34 RS 812.212.27

35 RS 916.020