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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 16 cpv. 2
2 L’attestazione di un servizio d’ispezione accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) ISO/IEC 17020 per il corrispondente campo d’applicazione vale come prova.
Art. 20 Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero
di animali
1 Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente:
Classe di dimensione Superficie che dà diritto Effettivo di animali che dà diritto Riduzione
ai pagamenti diretti ai pagamenti diretti della quota del contributo
1 fino a 30 ha fino a 45 UBG 0 % 2 oltre 30 fino a 60 ha oltre 45 fino a 90 UBG 25 % 3 oltre 60 fino a 90 ha oltre 90 fino a 135 UBG 50 % 4 oltre 90 ha oltre 135 UBG 100 %
2 Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la produzione estensiva di cereali e colza, contributi per l’agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l’uscita regolare all’aperto.
Art. 27 cpv. 1
1 Il contributo di superficie ammonta a 1'080 franchi all’anno per ettaro.
Art. 30 cpv. 1 lett. a
I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita:
a. nella zona di pianura 2,0 RGVE
Art. 40 cpv. 1 lett. f
1 Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per:
f. striscia su superficie coltiva;
Art. 42 lett. d
Non vengono versati contributi: