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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 46 cpv. 3
3 Per il rimanente, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell’articolo 45 capoversi 2bis e 3–5.
Art. 48 cpv. 1
1 Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo i due lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.
Art. 49 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue:
a. nella zona di pianura 1500 franchi
2 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.
Titolo prima dell’articolo 50
Sezione 3: Maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e striscia su superficie coltiva
Art. 51 Condizioni e oneri per striscia su superficie coltiva
1 Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici:
a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per striscia su superficie coltiva dalle stazioni federali di ricerche;
b. che prima della semina erano utilizzate come superficie coltiva o occupate da colture perenni;
c. situate nella regione di pianura; e
d. che sono larghe minimo 3 metri e massimo 12 metri.
2 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento mirato in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
3 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno sei periodi di vegetazione.
4 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all’anno. La vegetazione tagliata deve essere asportata.