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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da 280 franchi ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli

da ingrasso e tacchini

2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue:

a. URA-corte, 125 franchi per animali della specie bovina e bufali indiani

b. URA-corte/pascolo, 160 franchi per animali della specie bovina e bufali indiani, animali

della specie equina senza stalloni sopra i 3 anni, pecore,

capre conigli

c. suini 155 franchi

d. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da 280 franchi ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da

ingrasso e tacchini

Art. 66 cpv. 1bis

1bisI controlli dei programmi di produzione estensiva, agricoltura biologica, contributi etologici e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate hanno luogo tra il 1° settembre dell’anno precedente quello di contribuzione e il 31 agosto dell’anno di contribuzione.

Art. 66 cpv. 4 lett. a

4 I Cantoni dispongono affinché

a. le frequenze dei controlli e il coordinamento dei controllo si rifacciano all’ordinanza del …7 sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole.

Art. 67 cpv. 3

3 Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all’articolo 20.

Art. 70 cpv. 1 frase introduttiva

1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

7 RS...