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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
3 Gli alberi secondo l’articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell’allegato sono computabili nella misura di un’ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.
5 Deve essere predisposta:
a. lungo siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza;
b. lungo corsi d’acqua in superficie una fascia di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri lungo i corsi d’acqua in superficie deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva o esserci un boschetto rivierasco, nel rimanente settore possono essere predisposti anche un maggese fiorito o una striscia su terreno coltivo.
Art. 9 cpv. 1
1 Per adeguata protezione del suolo s’intende in particolare la prevenzione dell’erosione, delle compattazioni del suolo e dell’uso eccessivo di sostanze chimiche.
Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari
3 Il numero 6 dell’allegato stabilisce i metodi fitosanitari prescritti e i prodotti fitosanitari vietati. Possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari messi in circolazione secondo l’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti fitosanitari. L’utilizzo di determinati prodotti fitosanitari può essere limitato se essi sono poco specifici, ovvero se sono poco selettivi riguardo a organismi utili. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può adeguare il numero 6.5 dell’allegato.
Art. 11 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura
biologica
1 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica è data se:
a. le prescrizioni degli articoli 3, 6–16 e 38–39 dell’ordinanza del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica sono rispettate;
b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l’articolo 7 e il numero 3 dell’allegato sono soddisfatte; e
c. le esigenze in materia di bilancio di concimazione equilibrato secondo il numero 2 dell’allegato sono soddisfatte.
Art. 14 cpv. 2
Abrogato