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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
d. per superfici che si trovano sui primi 3 metri della testata del terreno sulla parte anteriore rispetto alla superficie coltiva aperta o alle colture speciali.
Art. 44 cpv. 5
5 È vietato pacciamare.
Art. 45 cpv. 2-2quater e 3bis
2 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Per ogni unità di gestione il gestore deve impegnarsi per sei anni per la modalità di utilizzazione di cui al capoverso 2bis oppure per la modalità di utilizzazione di cui al capoverso 2quater.
2bis Se viene scelta la modalità di utilizzazione senza intervallo di utilizzazione indicato e con la data di sfalcio più precoce possibile, il primo sfalcio è autorizzato:
a. dal 15 giugno nella zona di pianura;
b. dal 1° luglio nelle zone di montagna I e II;
c. dal 15 luglio nelle zone di montagna III e IV.
2ter Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
2quater Se viene scelta la modalità di utilizzazione con intervallo di utilizzazione indicato, devono essere adempiuti i seguenti oneri:
a. fino al 1° settembre l’intervallo di utilizzazione deve essere di almeno 8 settimane;
b. a ogni sfalcio devono essere lasciati minimo il 5 per cento e massimo il 10 per cento della superficie a prato sotto forma di strisce (strisce di erba vecchia);
c. la posizione delle strisce di erba vecchia deve essere cambiata a ogni sfalcio;
d. a ogni utilizzazione fino a fine agosto deve essere preparato mangime secco;
e. non possono essere impiegati preparatori alla falciatura.
3bis Per le superfici per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l’ordinanza del 4 aprile 20015 sulla qualità ecologica o secondo la legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio il servizio cantonale per la protezione della natura può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2-2quater.
5 RS 910.14
6 RS 451