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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

5 D’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare, su superfici appropriate, un mutamento da maggesi fioriti in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.

Art. 53 lett. b, d

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue:

b. stralciato

d. per striscia su superficie coltiva 2500 franchi

Art. 54 cpv. 2bise 5

2bis I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca una capacità di sviluppo e di rendimento normale degli alberi. Per alberi da frutto ad alto fusto non vengono versati contributi.

5 Il contributo viene versato per massimo 160 alberi per ettaro e ammonta a 15 franchi all’anno per albero.

Art. 55 cpv. 2 lett. a

2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per:

a. frumento senza frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali;

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva

1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s’intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e 1bis

1 L’uscita regolare all’aperto (URA) significa che:

1bis Il programma URA per animali della specie bovina e bufali indiani è suddiviso in «URA-corte» e «URA-corte/pascolo».

Art. 62 Contributi

1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue:

a. animali della specie bovina e bufali indiani, da 4 mesi 125 franchi d’età, animali della specie equina senza stalloni sopra i

3 anni, capre e conigli

b. suini 155 franchi