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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva

2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'impiego di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.

3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe.

Art. 18 Manutenzione di edifici, impianti e accessi

Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere conservati in condizioni adeguate e dev'essere effettuata la relativa manutenzione.

Art. 19 Misure in caso di danni ecologici

Qualora siano constatati danni ecologici, il Cantone impone le condizioni per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. Se gli oneri imposti non producono l'effetto auspicato, può chiedere un piano di gestione.

Sezione 5: Procedura

Art. 20 Domanda

1 I contributi d'estivazione sono pagati su domanda. La domanda deve essere inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio ogni anno entro il 31 luglio.

2 La domanda deve contenere i dati seguenti:

a. la categoria e il numero degli animali estivati;

b. la data della salita all'alpe;

c. la data presumibile della discesa dall'alpe;

d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile;

e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del servizio comunale di controllo competente.

3 Per le aziende d'estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.

Art. 21 Esame della domanda

Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d'estivazione e li notifica agli aventi diritto.

Art. 22 Pagamento dei contributi

1 Il Cantone paga i contributi d'estivazione agli aventi diritto al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.