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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'impiego di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.
3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe.
Art. 18 Manutenzione di edifici, impianti e accessi
Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere conservati in condizioni adeguate e dev'essere effettuata la relativa manutenzione.
Art. 19 Misure in caso di danni ecologici
Qualora siano constatati danni ecologici, il Cantone impone le condizioni per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. Se gli oneri imposti non producono l'effetto auspicato, può chiedere un piano di gestione.
Sezione 5: Procedura
Art. 20 Domanda
1 I contributi d'estivazione sono pagati su domanda. La domanda deve essere inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio ogni anno entro il 31 luglio.
2 La domanda deve contenere i dati seguenti:
a. la categoria e il numero degli animali estivati;
b. la data della salita all'alpe;
c. la data presumibile della discesa dall'alpe;
d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile;
e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del servizio comunale di controllo competente.
3 Per le aziende d'estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.
Art. 21 Esame della domanda
Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d'estivazione e li notifica agli aventi diritto.
Art. 22 Pagamento dei contributi
1 Il Cantone paga i contributi d'estivazione agli aventi diritto al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.