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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
Art. 13 Detenzione di animali estivati
Gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere controllati una volta alla settimana.
Art. 14 Protezione dei pascoli, delle superfici non pascolabili e delle
superfici che rientrano nella protezione della natura
1 I pascoli devono essere protetti dalla trasformazione naturale in sottobosco e dal rimboschimento.
2 Le superfici non pascolabili devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
Art. 15 Concimazione dei pascoli
1La concimazione dei pascoli deve perseguire una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché un'utilizzazione moderata e graduata. Per principio devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe.
2 L'impiego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.
3 L'apporto di concimi non prodotti sull'alpe soggiace all'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente, fatta eccezione per lo spargimento di una quota di concimi aziendali provenienti da pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, in cui gli animali rientrano regolarmente all'azienda di base.
4 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Art. 16 Piante problematiche e prodotti fitosanitari
1 Occorre lottare contro le piante problematiche, quali i romici, gli stoppioni, il veratro comune, il senecione di S. Giacomo.
2 L'impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento. Esse necessitano di un'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente.
Art. 17 Apporto di foraggi
1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN e periodo d'estivazione.