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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
2 Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se:
a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se
b. in questo modo si ottiene un'essenziale agevolazione amministrativa.
3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d'estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l'80 per cento dei contributi.
4 I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale.
Art. 23 Dati richiesti per il versamento dei contributi
1 Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati, nonché le liste ricapitolative stampate su carta. L'Ufficio federale, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.
2 L'Ufficio federale accredita al Cantone l'importo totale in base alla lista ricapitolativa.
3 Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l'ubicazione delle aziende, i gestori, i carichi normali, suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la durata di estivazione rispettiva.
Sezione 6: Controlli
Art. 24
1 Per l'esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offrono la garanzia di competenza e d'indipendenza. Esamina per campionatura la loro attività di controllo.
2 Il Cantone o l'organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contributi e il rispetto delle esigenze.
3 In materia di controlli sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza del ...3 concernente il coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCCAA).
Sezione 7: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni
Art. 25 Riduzione o rifiuto dei contributi
1 Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente:
a. fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate;