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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
ra, sciroppo di frutta, avanzi della fabbricazione della birra e scorie del malto);
Art. 39j Autorizzazione particolare
1 Fino a dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli enti di certificazione riconosciuti, l’Ufficio può autorizzare la commercializzazione di prodotti che non sono stati certificati da enti di certificazione di cui all'articolo 23a o provenienti da Paesi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 23, se è provato che i prodotti soddisfano le condizioni previste dall’articolo 22.
2 L’autorizzazione particolare è valida fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22. Essa decade se un Paese d’origine è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 23.
3 Le autorizzazioni particolari valide sono consultabili pubblicamente nel sito Internet dell'Ufficio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz