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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
Art. 16a cpv. 8
8 Durante i periodi di transumanza, gli animali possono pascolare su superfici coltivate in modo non biologico quando sono condotti da un'area di pascolo all'altra. I foraggi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.
Art. 16f cpv. 8
8 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita.
Art. 23a Elenco degli enti di certificazione
1 L'Ufficio redige un elenco degli enti di certificazione che soddisfano i criteri dell'articolo 29 capoverso 2.
Art. 24
Abrogato
Art. 24a cpv. 1
1 Le importazioni devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima dello sdoganamento, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere rilasciato un certificato di controllo parziale.
Art. 34 cpv. 1bis e 2
1bis Nel quadro dei controlli legali, i servizi cantonali di veterinaria verificano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza nei macelli.
2 Se gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o i servizi cantonali di veterinaria constatano infrazioni ne informano l’Ufficio e gli enti di certificazione.
Art. 39i cpv. 1 lett. a
1 Se si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l’acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l’ente di certificazione. La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la sostanza secca:
a. fino al 31 dicembre 2008: il 5 per cento del consumo totale dei ruminanti, tuttavia esclusivamente sottoprodotti provenienti dalla produzione di derrate alimentari (fette di barbabietole da zucchero, melassa, barbabietole da foraggio e patate non lavorate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e verdu-