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Consultazione 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Rumore causato dagli aeromobili. Garanzie procedurali · 52 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 22 marzo 2002, il consigliere nazionale Hegetschweiler depositava un’iniziativa parlamentare intitolata «02.418 Rumore causato dagli aeromobili. Garanzie procedurali». Chiedeva, da un lato, che le rivendicazioni per l’espropriazione a causa delle immissioni non fossero suscettibili di eccezioni di prescrizione prima del deposito dei piani conformemente al diritto di espropriazione, dall’altro, che venisse introdotta una procedura semplice per il risarcimento dei proprietari terrieri che subiscono un inquinamento fonico eccessivo a causa delle modifiche dei regolamenti di esercizio degli aeroporti.

In occasione dell’esame preliminare, il promotore dell’iniziativa ha dichiarato che il Consiglio federale, nella sua risposta all’interrogazione semplice del 21 giugno 2001 «Diritto alla proprietà ed espropriazione a causa dell’inquinamento fonico», aveva ampiamente eluso di chiarire se le persone colpite dall’inquinamento fonico provocato dagli aerei avessero diritto a garanzie a causa di un'espropriazione formale (derivata dai rapporti di vicinato e fondata sulle emissioni foniche eccessive) o di un’espropriazione materiale (fondata sulle restrizioni di proprietà imposte dai piani delle zone di rumore o altra misura analoga), come avviene nel settore delle ferrovie e delle strade nazionali dove la procedura è disciplinata in maniera più trasparente. Il Consiglio federale aveva espressamente constatato che non fosse il caso di modificare la legge federale sulla navigazione aerea (LNA) in questo settore.

Il promotore dell’iniziativa aveva inoltre espresso critiche concernenti una decisione del Tribunale federale (DTF 124 II 543). Quest’ultimo aveva respinto alcuni ricorsi in relazione all’aeroporto di Ginevra-Cointrin motivando la decisione con il fatto che i ricorsi in questione avrebbero dovuto essere depositati molto prima. Nelle sue argomentazioni, il Tribunale federale aveva sostenuto che i proprietari terrieri avrebbero dovuto prevedere che l’inquinamento fonico provocato dagli aerei sarebbe notevolmente aumentato col passare del tempo e che i proprietari in questione avrebbero dovuto far valere le loro pretese entro cinque anni dalla pubblicazione, nel 1987, dei piani delle zone di rumore, ossia nel 1992 al più tardi. Il promotore dell’iniziativa aveva ritenuto questa argomentazione sconcertante e preoccupante dal punto di vista dello Stato di diritto nella misura in cui il diritto di vicinato sancisce che le pretese non si prescrivono fino a quando il danno perdura. Ed è appunto in presenza di un incremento progressivo dell’inquinamento fonico, come quello provocato dal traffico aereo, che il termine di prescrizione di cinque anni, fissato dal Tribunale federale, è troppo breve. Il timore dell’inottemperanza del termine a causa delle incertezze procedurali aveva inoltre provocato l’afflusso di migliaia di ricorsi per quanto attiene all’aeroporto di Zurigo-Kloten, e ciò mentre il dibattito su alcune varianti era appena iniziato. Questi ricorsi non potevano essere esaminati in uno stadio così precoce della procedura.