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Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 6 pagine
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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …
decreta:
I
La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 48 cpv. 2
2 Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica propria. Devono fornire le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.
Art. 50 cpv. 2
2 Queste disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Nel caso d’istituti di diritto pubblico le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a o quelle di cui al capoverso 1 lettera c possono essere disciplinate da prescrizioni emanate dalla corporazione di diritto pubblico interessata.
Art. 51 cpv. 5
1 RS 831.40 2007–......