Progetto

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 2

2 Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica propria. Devono fornire le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

Art. 50 cpv. 2

2 Queste disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Nel caso d’istituti di diritto pubblico le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a o quelle di cui al capoverso 1 lettera c possono essere disciplinate da prescrizioni emanate dalla corporazione di diritto pubblico interessata.

Art. 51 cpv. 5

1 RS 831.40 2007–......