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Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 6 pagine
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II
Modifica del diritto vigente
La legge sul libero passaggio4 è modificata come segue:
Art. 19 Disavanzo tecnico
1 In caso di libero passaggio non è ammessa la deduzione di disavanzi tecnici dalla prestazione d'uscita.
2 In caso di liquidazione parziale o totale (art. 23 cpv. 2) è ammessa la deduzione di disavanzi tecnici. Per gli istituti di previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale essa è ammessa unicamente se i gradi di copertura iniziali giusta l’articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP non sono mantenuti.
Art. 23 cpv. 2 Liquidazione parziale o totale
2La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capoverso 3 e 72b capoverso 1 lettere b e c LPP.
III
Disposizioni transitorie della modifica del …
Determinazione del grado di copertura di partenza
1 Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx l'organo supremo determina i gradi di copertura iniziali per quanto riguarda:
a. gli impegni verso gli assicurati;
b. l’insieme degli impegni di previdenza.
2 Il grado di copertura iniziale è calcolato tenendo conto che il capitale di copertura necessario al pagamento delle rendite esigibili deve essere interamente disponibile.
4 RS 831.42