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Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 6 pagine
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1 La garanzia dello Stato rappresenta una garanzia di copertura della corporazione di diritto pubblico per le seguenti prestazioni, nella misura in cui non sono rifinanziate in base ai gradi di copertura iniziali giusta l’articolo 72a capoverso 1:
a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e d'uscita esigibili;
b. prestazioni d'uscita dovute ad una collettività di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
c. disavanzi tecnici risultanti presso la collettività di assicurati rimanente in seguito ad una liquidazione parziale.
2 La garanzia dello Stato copre anche gli impegni verso gli effettivi di assicurati dei datori di lavoro affiliati in un secondo tempo.
Art. 72c Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale
Gli istituti di previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale devono far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale se l'equilibrio finanziario sia garantito a lungo termine e il piano di finanziamento giusta l’articolo 72a sia rispettato.
Art. 72d Mancato mantenimento dei gradi di copertura iniziali
Se uno o più gradi di copertura iniziali giusta l’articolo 72a capoverso 1 lettera b non sono mantenuti, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c - 65e.
1Art. 72e Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale
1 Per gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale il finanziamento è disciplinato secondo le regole della capitalizzazione integrale (art. 65-65e) non appena ne soddisfano le condizioni.
2 La garanzia dello Stato può essere revocata dall'ente pubblico quando l’istituto di previdenza soddisfa le condizioni della capitalizzazione integrale.
Art. 72f Rapporto del Consiglio federale
Ogni dieci anni il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza di diritto pubblico, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza disponibile.