Progetto

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

2 Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere fornite quando sono esigibili. In questo loro compito sono autorizzati a tenere conto unicamente del numero effettivo di assicurati attivi e beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).

2a Tutti gli impegni di un istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). È fatto salvo l’articolo 65c.

Art. 69

Abrogato

Titolo prima dell’art. 72a

Titolo secondo: Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico nel sistema della capitalizzazione parziale

Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale

1 L'autorità di vigilanza può autorizzare istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che, all’entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, non soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale (art. 65 cpv. 2a) e beneficiano della garanzia dello Stato giusta l’articolo 72b a derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale), a condizione che dispongano di un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine l’equilibrio finanziario dell’istituto. Il piano di finanziamento deve in particolare:

a. garantire che gli impegni verso gli aventi diritto ad una rendita siano interamente coperti;

b. garantire il mantenimento a lungo termine dei gradi di copertura iniziali relativi agli impegni verso gli assicurati attivi e all'insieme degli impegni di previdenza.

2 Per ovviare ad un prevedibile cambiamento strutturale dell'effettivo degli assicurati, gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di perennità.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto ad una quota della riserva di perennità.

Art. 72b Garanzia dello Stato