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Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 6 pagine
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5 Abrogato
Art. 51a Compiti dell’organo supremo (nuovo)2
1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza assume la direzione complessiva dell’istituto, provvede all’adempimento dei compiti legali, stabilisce i principi e gli obiettivi strategici dell’istituto e definisce i mezzi necessari al loro raggiungimento. Decide inoltre l’organizzazione dell’istituto, ne garantisce la stabilità finanziaria e sorveglia la gestione.
2 Devono essere in particolare disciplinati:
a. la cerchia degli assicurati e le modalità per l’informazione dei medesimi;
b. le condizioni per il riscatto di prestazioni, con riserva dell’articolo 50 capoverso 2;
c. nel caso degli istituti di diritto pubblico, il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro, nella misura in cui non si applichi l’articolo 72b capoverso 2.
Art. 53d cpv. 3
3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).
Art. 61 Autorità di vigilanza
1 I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio. 3
3 L’autorità di vigilanza deve essere indipendente sul piano giuridico, organizzativo ed amministrativo e dotata di personalità giuridica propria. Si organizza autonomamente e tiene una contabilità separata.
Titolo prima dell’art. 65
Titolo primo: Disposizioni comuni
Art. 65 cpv. 2 e 2a
2 I compiti dell'organo supremo sono stati definiti più dettagliatamente nel disegno legislativo sulla riforma strutturale nella previdenza professionale. Qualora tale disegno entrasse in vigore prima delle modifiche di legge proposte nel presente rapporto, il rimando al nuovo articolo 72b capoverso 2 contenuto nel presente articolo 51a capoverso 2 sarebbe trasposto nel più dettagliato articolo 51a del progetto sulla riforma strutturale.
3 Nel quadro del progetto sulla riforma strutturale nella previdenza professionale è prevista una modifica dell'articolo 61 capoverso 1 LPP secondo cui i Cantoni avranno la possibilità di riunirsi in regioni di vigilanza per garantire la vigilanza sugli istituti della previdenza professionale. Dato che questo aspetto non è stato oggetto dei lavori della commissione, le modifiche proposte per il capoverso 1 si basano esclusivamente sul testo di legge attuale.