Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/91: Ordinanza sulla politica regionale · 7 pagine

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Ordinanza sulla politica regionale

La lettera b stabilisce inoltre che non singoli Comuni, ma soltanto entità territoriali che comprendono diversi Comuni limitrofi possono essere inserite nella zona d’impatto territoriale.

- Eccezione 2 (cpv. 3)

Conformemente alle considerazioni espresse nel messaggio concernente la Nuova politica regionale (NPR)7 del 16 novembre 2005 e in vista di una maggiore flessibilità dell’esecuzione, la SECO ottiene un’ulteriore competenza. Essa consiste nel fatto che la SECO, nell’ambito di un progetto concreto e fino alla sua conclusione, quindi per un lasso di tempo limitato, può inserire singoli Comuni nella zona d’impatto territoriale. Tali estensioni della zona d’impatto territoriale devono essere definite anche nelle convenzioni di programma.

Questa possibilità di modificare temporaneamente la zona d’impatto territoriale dovrebbe essere utilizzata soltanto se ciò diventa assolutamente necessario in vista del lancio e della realizzazione di un progetto con un valore aggiunto particolarmente forte o importante dal profilo della politica di sviluppo.

Il capoverso 4 prevede infine che le proposte cantonali per adeguare la zona d’impatto territoriale debbano essere presentate alla SECO assieme al programma cantonale d’attuazione conformemente all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale. Sembra opportuno fornire la prova richiesta basandosi sui criteri che l’OCSE ha definito nell’ambito del suo attuale programma in favore delle zone rurali. Di conseguenza è prioritaria la densità demografica rispettivamente la densità degli insediamenti (abitanti per km2). Nella prova possono tuttavia essere inseriti anche altri indicatori utili per la definizione delle aree rurali.

In base alle esperienze fatte finora, la zona d’impatto territoriale della Nuova politica regionale comprenderà in definitiva un territorio che corrisponderà in ampia misura al perimetro previsto dalla legge federale a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali (Regio Plus).

Attualmente le entità territoriali che potranno beneficiare delle clausole d’eccezione non sono ancora note. Per questo motivo la carta della Svizzera in allegato indica soltanto la zona d’impatto territoriale delimitata secondo il capoverso 1.

Per i progetti previsti nell’ambito della cooperazione transfrontaliera conformemente all’articolo 6 della legge federale, l’intera Svizzera è considerata un’area meritevole di sostegno. A questo proposito l’impiego dei mezzi finanziari viene differenziato a causa del fatto che i Cantoni vicini al confine cooperano sia a livello regionale (finora INTERREG IIIA) che a livello interregionale (finora INTERREG IIIC) con i partner europei, mentre i Cantoni rimanenti sono impegnati soltanto in progetti a livello interregionale. Per questo motivo la legge federale non prevede di inserire disposizioni specifiche nell’ordinanza.

Per quanto riguarda la cooperazione transnazionale (finora INTERREG IIIB), l’intera Svizzera è considerata un’area meritevole di sostegno. L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale è responsabile del coordinamento. I mezzi di cofinanziamento vengono assegnati in funzione del progetto specifico.

Articolo 2: Conferenze ad hoc

Nell’ambito della Nuova politica regionale occorre anche disciplinare la collaborazione con Cantoni, Comuni, regioni montane e altre aree rurali. L’articolo 20 della legge federale affida

7 FF 2006 274 Pagina