Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/91: Ordinanza sulla politica regionale · 7 pagine

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Ordinanza sulla politica regionale

prevalentemente garanzie da parte dei Comuni, altri hanno preferito mettere l’accento sulla garanzia ipotecaria dei mutui.

Secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge federale, eventuali perdite derivanti da mutui della Confederazione sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati. Inoltre i Cantoni, conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera b della legge federale, devono partecipare al finanziamento dei progetti infrastrutturali sussidiati dalla Confederazione almeno in parte uguale. Di conseguenza i Cantoni si assumono un rischio di perdite nettamente maggiore rispetto alla Confederazione promuovendo tali progetti infrastrutturali mediante la concessione di mutui.

I Cantoni decidono anche, sulla base delle convenzioni di programma sull’arco di più anni, chi può in ultima analisi beneficiare di un mutuo e a quali condizioni (art. 11 e art. 15 cpv. 3 della legge federale).

Infine la legge federale non contiene norme in materia di delega per le questioni inerenti alla distribuzione degli utili e alla garanzia dei mutui concessi. Da ciò si può concludere che il legislatore non intende emanare disposizioni in questi ambiti.

In base alle considerazioni fatte in precedenza, il Consiglio federale ritiene che si può rinunciare a tali disposizioni anche nell’ordinanza. Spetta unicamente ai Cantoni la competenza di disciplinare le modalità inerenti alle questioni summenzionate. Ciò permette loro di applicare una prassi su misura e quindi adeguata alle loro esigenze specifiche. Gli elementi di controllo e di gestione contenuti nella legge federale (p. es. partecipazione finanziaria uguale del Cantone, responsabilità del Cantone per quanto riguarda i mutui federali) sono sufficienti per evitare che i Cantoni corrano rischi eccessivi.

Berna, 15 marzo 2007

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