Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/91: Ordinanza sulla politica regionale · 7 pagine

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Ordinanza sulla politica regionale

garantita dal Controllo federale delle finanze in collaborazione con i Servizi cantonali di controllo delle finanze (cpv. 1).

Sembra opportuno che i dettagli relativi alla vigilanza finanziaria siano disciplinati basandosi sulle modalità standard in materia di vigilanza finanziaria stabilite dal Controllo federale delle finanze nelle convenzioni di programma tra la SECO e i Cantoni.

Articolo 5 Abrogazione del diritto vigente

Con l’entrata in vigore della nuova legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale, la legge federale del 21 marzo 1997 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) sarà abrogata. Di conseguenza è necessario che anche la relativa ordinanza del 26 novembre 19978 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane venga abrogata.

Articolo 6 Entrata in vigore

L’ordinanza deve entrare in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alla legge federale sulla politica regionale, affinché la Nuova politica regionale possa iniziare immediatamente ad essere attuata a partire da questa data. Ciò permetterà di garantire una transizione senza interruzioni dalla vecchia alla nuova politica regionale.

4. Distribuzione degli utili e garanzia dei mutui

L’esecuzione dell’aiuto agli investimenti nelle regioni montane ha mostrato che esistono diversi pareri in merito alla questione dell’assoggettamento della concessione di mutui al divieto di distribuire gli utili. Se durante il periodo di validità di un mutuo è vietato a un’azienda sussidiata versare utili, ciò può compromettere o addirittura impedire l’acquisizione di capitale proprio in misura sufficiente. D’altro lato non si può nemmeno dimenticare che la distribuzione degli utili sottrae a un’impresa fondi accumulati che altrimenti continuerebbero a essere a disposizione dell’azienda sotto forma di capitale proprio. Per questo motivo una parte dei Cantoni ritiene che l’abbinamento del divieto di distribuire gli utili con la concessione di un mutuo dovrebbe essere attenuato a certe condizioni. Ciò concerne in primo luogo i settori nei quali l’acquisizione di capitale proprio in misura sufficiente è particolarmente difficile (p. es. settore degli impianti di trasporto a fune). Altri Cantoni vedono invece nel divieto di distribuire gli utili un criterio di selezione auspicabile che impedisce alle imprese a forte capacità finanziaria di richiedere un aiuto per i loro progetti.

L’esecuzione dell’aiuto agli investimenti ha inoltre mostrato che non in tutti i casi è possibile o necessario prevedere garanzie sufficienti per i mutui concessi. Tuttavia i Cantoni hanno dovuto provvedere affinché vi fossero garanzie per il rimborso di tutti i mutui, come esige la legge sull’aiuto agli investimenti (art. 12 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 19979 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane; LIM). È stato quindi necessario organizzare, ad esempio, ipoteche onerose, cartelle ipotecarie o garanzie bancarie, anche se in certi casi ciò non sarebbe stato affatto indispensabile a causa della situazione finanziaria del beneficiario del mutuo. Nel caso di alcuni beneficiari di mutui, la Confederazione ha però dovuto accontentarsi, in mancanza di meglio, della presentazione di garanzie che erano appena “redditizie”. Le esigenze in materia di garanzie poste dai Cantoni per garantire i mutui di aiuto agli investimenti erano quindi molto differenti, sebbene la LIM esigesse una copertura sufficiente per il rimborso di tali mutui. Mentre certi Cantoni hanno richiesto

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