Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/91: Ordinanza sulla politica regionale · 7 pagine
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Ordinanza sulla politica regionale
al Consiglio federale la competenza di decidere in quale modo debba essere assicurata sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.
In base al mandato del postulato Stadler "Nuova politica regionale: conferenza sullo sviluppo delle aree rurali e delle regioni montane" (03.3136), nel 2003 sono stati esaminati diversi modelli di collaborazione. Un gruppo di lavoro in cui erano rappresentati i Cantoni e le regioni montane aveva raccomandato di limitarsi, a breve e a medio termine, a indire conferenze ad hoc per quanto riguarda il disciplinamento della collaborazione tra Cantoni, regioni montane e altre aree rurali. Soltanto a lungo termine occorre esaminare la possibilità di indire una conferenza unica nella quale possono essere trattati sia temi inerenti all’ambiente rurale che problematiche relative alle aree urbane.
La soluzione proposta nel presente articolo si basa su una variante a medio termine. Essa prevede per i Cantoni e le regioni la possibilità di proporre tali conferenze ad hoc che in seguito vengono indette dalla SECO. La Confederazione è disposta a collaborare, tenendo conto delle rispettive esigenze, con i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni che rappresentano le aree rurali, le regioni montane e le regioni di confine. Come in precedenza non esiste un rapporto favorevole tra costi e benefici di un’eventuale conferenza istituzionalizzata parallela alla "Conferenza tripartita degli agglomerati" (CTA). I risultati della valutazione dell’efficacia della CTA permetteranno di ottenere ulteriori chiarimenti in merito.
Articolo 3 Conteggio
Basandosi su un programma pluriennale della Confederazione, i Cantoni devono elaborare il proprio programma d’attuazione nell’ambito della Nuova politica regionale. In tale programma essi devono stabilire le loro priorità strategiche, i contenuti promozionali e gli obiettivi da raggiungere, ma anche indicare il modo in cui potrà essere garantito il finanziamento. Per realizzare i programmi d’attuazione, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma e mette a loro disposizione un contributo calcolato su base forfettaria. I Cantoni sono tenuti a partecipare alla realizzazione dei loro programmi d’attuazione con un contributo pari a quello della Confederazione.
In questo modo i Cantoni applicano la Nuova politica regionale assumendosi non soltanto la responsabilità della conformità legale delle iniziative sostenute, dei programmi, dei progetti e delle infrastrutture, ma anche quella del conseguimento degli obiettivi. È pertanto opportuno che i Cantoni si assumano anche la gestione amministrativa, giuridica e contabile degli aiuti finanziari e dei mutui.
Per quanto riguarda i compiti di sorveglianza della Confederazione secondo l’articolo 17 capoverso 2 della legge federale, è sufficiente che i Cantoni presentino alla SECO, entro l’inizio del nuovo anno civile, i conti annuali e una panoramica relativa allo stato degli aiuti finanziari e dei mutui da loro gestiti (cpv. 1).
I rimborsi annuali dei mutui, gli interessi, le prestazioni di garanzia di terzi e le garanzie legali che i Cantoni devono fornire sui mutui concessi conformemente all’articolo 7 della legge federale devono essere accreditati al Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione (art. 21 cpv. 2 della legge federale). A tale scopo i Cantoni devono quindi versare una volta all’anno in questo fondo federale, tramite la SECO, i rispettivi pagamenti ricevuti basandosi sui loro conti annuali (cpv. 2 ) .
Articolo 4 Vigilanza finanziaria
Tenuto conto dei principi stabiliti dal Controllo federale delle finanze in merito all’applicazione della legge sui sussidi e delle pertinenti trattative, la vigilanza finanziaria deve essere
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