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Consultazione 2006/92: Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico e Ordinanza sulla determinazione delle zone di rilancio economico · 6 pagine

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nelle zone di rilancio economico

Art. 3 Condizioni per la concessione ed ampiezza dell’agevolazione fiscale

della Confederazione

1 Un’agevolazione fiscale può essere concessa alle imprese industriali e alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione situate in una zona di rilancio economico per progetti che dimostrano un elevato grado d’innovazione, un grande valore aggiunto e che riguardano un mercato che si estende al di là della zona di rilancio economico. Questi progetti devono rivestire un’importanza particolare per l’economia regionale e consentire all’impresa, ai suoi fornitori o partner di:

a. creare nuovi impieghi; o

b. mantenere gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze.

2 L’importanza di un progetto per l’economia regionale è valutata segnatamente in base ai criteri seguenti:

a. numero di nuovi impieghi creati nella zona di rilancio economico;

b. volume degli investimenti pianificati nella zona di rilancio economico;

c. entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianificati o realizzati presso i fornitori o le imprese nella zona di rilancio economico;

d. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbiano un legame diretto con il progetto pianificato.

3L’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per modalità, importanza e durata quella accordata dal Cantone.

4Se il richiedente è un’impresa di prestazione di servizi affini alla produzione e i suoi investimenti in Svizzera sono relativamente esigui, la Confederazione accorda agevolazioni fiscali unicamente se nella zona di rilancio economico sono creati almeno 20 impieghi. L’ampiezza dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non eccede il 50 per cento. Se il progetto riveste un’importanza particolare per l’economia regionale, la Confederazione può eccezionalmente concedere un’agevolazione fiscale di maggiore entità.

5 Un’agevolazione fiscale può unicamente essere accordata se la decisione cantonale di concedere un’agevolazione fiscale definisce la durata e le modalità di rimborso di un’agevolazione fiscale ottenuta indebitamente. Un’agevolazione fiscale è considerata come ottenuta indebitamente in particolare se l’impresa:

a. non ha realizzato gli elementi chiave del piano aziendale definito preventivamente con il Cantone; o

b. realizza un progetto che differisce considerevolmente dal piano aziendale iniziale.