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Consultazione 2006/92: Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico e Ordinanza sulla determinazione delle zone di rilancio economico · 6 pagine
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nelle zone di rilancio economico
Art. 4 Domanda di agevolazione fiscale
La domanda di agevolazione fiscale deve essere presentata al Cantone interessato. Essa deve contenere un piano aziendale corredato da una valutazione svolta da una banca o da un perito indipendente o considerato equivalente.
Art. 5 Proposta del Cantone
1 Se il Cantone decide di concedere al richiedente un’agevolazione fiscale cantonale, trasmette tutta la documentazione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), allegando la sua decisione e la relativa proposta in merito all’agevolazione fiscale della Confederazione.
2 Il Cantone:
a. conferma alla SECO la conformità della sua decisione con l’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
b. fornisce le informazioni necessarie alla valutazione delle condizioni di concessione secondo l’articolo 3 e
c. si assicura che il piano aziendale di cui all’articolo 4 comprenda una stima del risparmio fiscale realizzabile.
Art. 6 Decisione del Dipartimento
Il Dipartimento può approvare la domanda completamente o in parte. Può subordinare la concessione dell’agevolazione fiscale a condizioni e oneri intesi a garantire il buon funzionamento del progetto.
Art. 7 Sorveglianza
1 La SECO sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alle agevolazioni accordate secondo l’articolo 6. Il Cantone è tenuto a verificare che le condizioni di concessione di cui all’articolo 3 siano rispettate, e in particolare che l’agevolazione fiscale non sia stata ottenuta indebitamente.
2 Il Cantone comunica annualmente alla SECO l’importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l’imposta federale diretta.
3 Il Cantone fornisce alla SECO i dati relativi al numero di nuovi impieghi creati, agli investimenti realizzati e tutti gli altri dati considerati necessari alla valutazione degli effetti delle agevolazioni accordate.
Art. 8 Revoca
La revoca della decisione cantonale di agevolazione fiscale comporta in linea di massima una revoca analoga della decisione federale.
2 RS 642.14