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Consultazione 2006/92: Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico e Ordinanza sulla determinazione delle zone di rilancio economico · 6 pagine
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nelle zone di rilancio economico
Art. 9 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali
Le decisioni di agevolazioni fiscali prese prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza continuano a essere disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione del 10 giugno 19963 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico e dell’ordinanza del 12 giugno 2002 sulla determinazione delle zone di rilancio economico4 fino al 31 dicembre 2008.
Art. 10 Disposizioni transitorie per le fideiussioni
1 Le fideiussioni concesse mediante decisione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 9 fino alla loro estinzione.
2 Gli impegni sotto forma di fideiussione decisi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere prorogati per otto anni al massimo.
3 La revoca della decisione cantonale in merito a una fideiussione al regresso comporta in linea di massima una revoca analoga della decisione federale di concedere una fideiussione.
Art. 11 Abrogazione del diritto in vigore
L’ordinanza d’esecuzione del 10 giugno 19965 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1996 1922, 2000 187, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305
4 RU 2002 1521
5 RU 1996 1922, 2000 187, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305