Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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finanziario. Se il beneficiario ha un interesse preponderante all’esecuzione del compito o se il compito comporta dei vantaggi finanziari, le indennità non sono giustificate.

L’indennizzo finanziario delle prestazioni dei laboratori designati come centri di riferimento nazionali (art. 52) nell’ambito della diagnosi, della registrazione e della ricerca in relazione alla diffusione di determinate malattie e infezioni è nell’interesse della Confederazione. Il sistema scelto è adeguato e più economico di un laboratorio nazionale, che la Confederazione dovrebbe finanziare integralmente.

I presupposti per l’emanazione di disposizioni sugli aiuti finanziari e le indennità contenenti norme di diritto secondo la legge sui sussidi sono quindi soddisfatti. L’autorità competente dovrà definire i dettagli mediante decisione o in virtù di un contratto di diritto pubblico.

4.5 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto contiene delle norme di delega per l’emanazione delle ordinanze di applicazione. Il Consiglio federale quale istanza competente a emanare ordinanze può quindi promulgare, entro i limiti descritti dalla legge, ordinanze a complemento della legge. Queste deleghe riguardano regolamentazioni i cui dettagli andrebbero oltre il grado di concretizzazione della legge. Dal profilo costituzionale, le deleghe legislative devono limitarsi a un determinato oggetto e non possono quindi essere illimitate. Le autorizzazioni a legiferare previste dall’avamprogetto si limitano dunque a un determinato oggetto normativo e sono sufficientemente concretizzate secondo contenuto, obiettivi ed estensione. La competenza di emanare ordinanze accordata tiene conto del principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente precisa e conforme al diritto costituzionale.

L’avamprogetto di revisione della LEp non può ad esempio descrivere in modo esaustivo l’obbligo di dichiarare per le malattie trasmissibili. Questi elementi sono soggetti al progresso scientifico e a trasformazione con la comparsa di nuovi agenti patogeni. In queste circostanze, l’avamprogetto di legge deve limitarsi in parte a definire la cornice e affidare il resto al Consiglio federale quale istanza competente a emanare ordinanze. Contenuti troppo concreti frenerebbero lo sviluppo o addirittura lo bloccherebbero.

Qui di seguito sono elencate tali norme di delega:

– articolo 14 (norme in materia di dichiarazione): concretizzazione delle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione nonché fissazione dei criteri e dei termini della dichiarazione. Limitazione dell’obbligo di dichiarare determinati contenuti della dichiarazione a determinate categorie di persone;

– articolo 17 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione): concretizzazione dell’obbligo di autorizzazione per i laboratori;

– articolo 20 capoverso 2 (provvedimenti generali di prevenzione): emanazione di prescrizioni sulla prevenzione della trasmissione delle malattie;

– articolo 22 capoverso 3 (obbligo di autorizzazione): definizione delle malattie trasmissibili per cui deve essere emesso un certificato valido a livello internazionale. Concretizzazione dell’obbligo di autorizzazione;