Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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quest’ultimo) e andranno riprese nell’ambito del diritto d’esecuzione dell’avamprogetto di revisione.

4.2.3 Accordo europeo sulla traslazione delle salme

Le disposizioni (vincolanti) dell’accordo europeo sulla traslazione delle salme56 sono già integrate nel diritto vigente (ordinanza del 17 giugno 197457 concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri che presentano pericolo di contagio, come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall’estero e a destinazione di quest’ultimo) e andranno riprese nel diritto d’esecuzione relativo all’avamprogetto di revisione.

4.3 Forma dell’atto normativo

Il disegno contempla importanti disposizioni contenenti norme di diritto, che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La presente revisione della LEp sottostà dunque alla procedura legislativa normale.

4.4 Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l’articolo 3 della legge federale del 5 ottobre 199058 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’Amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizioni di favore. L’articolo 6 LSu contiene un catalogo di presupposti che devono essere soddisfatti per la concessione di un aiuto finanziario. Il criterio principale è l’economicità: gli aiuti finanziari devono essere concessi solo nella misura necessaria per raggiungere gli obiettivi.

Agli articoli 48-52, la legge sulle epidemie prevede varie situazioni che possono comportare il versamento di aiuti finanziari.

Le organizzazioni pubbliche o private che lottano contro determinate malattie trasmissibili (ad esempio la tubercolosi) non possono fare a meno di aiuti finanziari federali, dato che le altre fonti di finanziamento non sono sufficienti. Senza questo sostegno, le attività di queste istituzioni diminuirebbero sia dal profilo quantitativo che da quello qualitativo, non essendo redditizie.

Le indennità attenuano o compensano oneri finanziari per il beneficiario risultanti dall’adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o di compiti di diritto pubblico delegatigli. A differenza degli aiuti finanziari, qui sussiste l’obbligo di adempiere tali compiti. L’articolo 9 LSu descrive i presupposti per la concessione di indennità. L’obbligo di adempiere un compito federale non significa ancora che si abbia diritto a un’indennità. Il diritto a un’indennità dipende dall’interesse personale del beneficiario e dalla computazione dei vantaggi nonché dall’idoneità dell’onere

56 RS 0.818.62

57 RS 818.61

58 RS 616.1