Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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fatto che tale pericolo sia provocato da agenti biologici, chimici o da radiazioni ionizzanti in modo naturale, involontario (ad esempio incidente di laboratorio) o intenzionale. Il nuovo RSI è quindi lo strumento fondamentale del diritto internazionale per combattere le malattie infettive; per gli altri pericoli sanitari per i quali esistono già strumenti di diritto internazionale o una procedura internazionale riconosciuta, il RSI definisce espressamente il ruolo sussidiario dell’OMS quale agenzia sanitaria. In Svizzera, i provvedimenti non legati alle malattie trasmissibili dell’uomo sono disciplinati nelle legislazioni corrispondenti (ad esempio la legislazione sulla radioprotezione, la legislazione sulla protezione dell’ambiente); per l’attuazione del RSI (2005) non sono necessari adeguamenti giuridici in questi settori.
Tra i principali contenuti del RSI (2005) figurano le disposizioni legate alla lotta e al controllo delle malattie trasmissibili nonché alla dichiarazione degli eventi che possono rappresentare una situazione sanitaria di emergenza di portata internazionale. Altre disposizioni importanti sono lo strumento decisionale per la valutazione e la notifica delle emergenze (allegato 2) e la designazione di un Centro nazionale per il RSI raggiungibile 24 ore su 24. Assieme al Comitato di emergenza (formato da esperti riconosciuti a livello internazionale), l’OMS stabilisce l’esistenza o meno di una situazione di emergenza, in base a vari criteri, e formula raccomandazioni corrispondenti per superarla. Sono inoltre disciplinati la collaborazione tra l’OMS e altre organizzazioni internazionali e interstatali nonché il rapporto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale e descritti in dettaglio l’infrastruttura necessaria per attuare le prescrizioni e i provvedimenti tecnici nei posti di confine nonché disposizioni sanitarie relative alle persone in arrivo e in partenza e in relazione alle imprese, ai mezzi e ai beni trasporto, ecc. nel traffico internazionale.
Il RSI (2005) è un regolamento di diritto internazionale vincolante, che a differenza della maggior parte degli strumenti di diritto internazionale si basa direttamente sulla costituzione dell’organizzazione responsabile (art. 21 della costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, OMS): invece della consueta approvazione esplicita degli Stati membri vi è unicamente la possibilità di opporre un rifiuto o di formulare delle riserve.
Il Consiglio federale ha approvato il Regolamento sanitario internazionale (2005) senza riserve il 9 giugno 2006. Per la Svizzera, il RSI (2005) è entrato in vigore il 15 giugno 2007.
L’attuale ordinamento giuridico svizzero soddisfa i requisiti del RSI. La revisione della legge sulle epidemie permette tuttavia miglioramenti supplementari nell’armonizzazione al RSI, segnatamente per quanto riguarda le competenze e i processi in situazioni particolari e straordinarie.
4.2.2 Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri
Le disposizioni (vincolanti) della convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri54 sono integrate nel diritto vigente (ordinanza del 17 giugno 197455 concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio, come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall’estero e a destinazione di
54 RS 0.818.61
55 RS 818.61