Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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dali, abilitando le imprese ad adottare i provvedimenti giusti e aumentando la fiducia dei collaboratori.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
La LEp si basa sugli articoli 95 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 Cost.
La principale base costituzionale è l’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., che obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni sulla «lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali». Questa disposizione costituzionale attribuisce alla Confederazione un’ampia responsabilità nella lotta contro le malattie. Le tre caratteristiche hanno valore alternativo, non cumulativo. L’articolo 118 capoverso 2 lettera b costituisce la norma di competenza per la lotta contro le malattie che possono essere trasmesse da uomo a uomo, dall’animale all’uomo o da animale ad animale. La competenza federale non si limita ai provvedimenti di polizia, ma include anche i provvedimenti in materia di prevenzione o di promozione della salute. Per definire il programma e il contenuto di questa disposizione costituzionale sono determinanti i problemi e gli scopi che, storicamente e al giorno d’oggi, rappresentano la base della responsabilità statale nell’ambito della lotta contro le malattie. Gli scopi d’interesse pubblico riconosciuti sono la sicurezza (lotta contro i pericoli) e la sanità (assicurazione della salute, riduzione dei rischi).
Nell’ambito della revisione della legge sulle epidemie del 21 dicembre 199552 sono state inserite nella legge varie prescrizioni concernenti l’utilizzazione di agenti patogeni, in particolare quelli geneticamente modificati. Nell’ingresso vanno pertanto menzionati quali basi costituzionali anche gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 Cost.
In alcune parti, la LEp poggia inoltre sull’articolo 95 capoverso 1. Questa disposizione rappresenta la base per le limitazioni della libertà economica mediante prescrizioni e provvedimenti di prevenzione delle malattie.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
4.2.1 Regolamento sanitario internazionale (RSI)
Il Regolamento sanitario internazionale (RSI)53 è il principale strumento internazionale di sorveglianza e lotta contro le malattie trasmissibili. Il RSI tuttora in vigore è un regolamento tecnico volto a controllare e arginare la peste, il colera e la febbre gialla. Dato il campo d’applicazione limitato, non è più adatto per rispondere ai requisiti mutevoli della lotta contro le malattie trasmissibili.
In seguito a una revisione totale, approvata dall’Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005, il regolamento è applicabile a ogni evento che potrebbe comportare un grave pericolo per la salute pubblica con dimensioni internazionali, a prescindere dal
52FF 2000, 2426.