Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 124Fedlex · Rapporto esplicativo

positi del materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;

g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d’illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;

h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;

i. le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico, la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;

k. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non può ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;

l. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;

m. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente;

n. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;

o. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d’accesso e di uscita.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario

I fondi delle strade nazionali devono essere annotati come tali nel registro fondiario.

Art. 4 Programma di costruzione annuale

Il Dipartimento stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5 Provvedimenti preparatori

Gli organi competenti per l’elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell’ambito dell’articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19303sull’espropriazione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopralluoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni.

3 RS 711

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