Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 125Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 6 Impianti accessori

1 Gli impianti accessori sono le stazioni di distribuzione di carburanti, gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio nonché i relativi parcheggi (aree di servizio). Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente.

2 Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi. Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti e di telefoni pubblici e accessibili agli handicappati. Le stazioni di distribuzione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24.

3 L’attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

4 Sentiti i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) stabilisce l’ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati. Esso emana prescrizioni sull’attrezzatura generale e le pubblicità stradali presso gli impianti accessori.

5 I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) per approvazione.

Art. 7 Aree di sosta

1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.

2 Sulle aree di sosta l’Ufficio federale può autorizzare contro rimunerazione impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti, bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

3 Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dall’area di sosta ogni sera; in casi giustificati l’Ufficio federale può autorizzare eccezioni.

4 L’attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

5 Lungo la carreggiata è vietato collocare cartelli che segnalano queste possibilità di ristoro.

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali

Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8 Portata del piano di sistemazione

1 Il piano di sistemazione comprende:

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