Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 127Fedlex · Rapporto esplicativo

protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeologici.

2 Il Dipartimento sottopone per decisione il progetto generale al Consiglio federale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti concordata con il Cantone.

3 Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell’ambito dell’approvazione.

4 Se, durante l’elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l’aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

Art. 12 Progetto esecutivo

1 Il progetto esecutivo deve essere trasmesso per approvazione al Dipartimento e vanno allegati i seguenti documenti:

a. il piano d’insieme;

b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1 : 1000;

c. il profilo longitudinale in scala 1 : 1000 per le lunghezze e 1 : 100 per le altezze;

d. il profilo normale in scala 1 : 50;

e. i profili trasversali in scala 1 : 100;

f. le dimensioni principali delle opere di costruzione;

g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari;

h. il piano di drenaggio;

i. il rapporto sull’impatto ambientale, 3a tappa;

j. la stima delle spese;

k. il piano di espropriazione;

l. la tabella dei fondi;

m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione.

2 Il Dipartimento esamina entro dieci giorni se l’incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per un parere e per il deposito pubblico.

3 Il Dipartimento approva il progetto esecutivo entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura d’istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d’istruzione.

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