Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 128Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 13 Distanze degli allineamenti

1 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono di regola:

a. per le strade nazionali di prima classe 25 m

b. per le strade nazionali di seconda classe, di cui è prevista una

futura sistemazione

– a strada nazionale di prima classe 25 m

– di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la

sezione stradale 20–25 m

c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stra- 15–25 m dale

d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20–25 m

2 Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l’allineamento e il corpo stradale devono di regola essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

3 Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

Art. 14 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell’articolo 27a LSN:

a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive;

b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all’installazione devono essere evidenziati mediante profili;

c. nei casi in cui si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per un parere e, all’occorrenza, depositato pubblicamente.

Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico

1 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si procede ad un esame plurifase dell’impatto ambientale in conformità del numero 11.1 dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.

2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l’impatto sull’ambiente nella misura in cui questi elementi sono indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

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