Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 155Fedlex · Rapporto esplicativo
Spiegazioni riguardanti l’ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
1 Osservazioni preliminari
Conformemente alle disposizioni legali, la Confederazione diverrà l’unica responsabile per le strade nazionali. Quindi, la proprietà delle strade nazionali come anche i compiti riguardanti la sistemazione della rete delle strade nazionali come approvata, l’ampliamento di questa rete mediante assunzione di nuovi tratti, nonché la manutenzione e l’esercizio della medesima sono completamente a carico della Confederazione. Il completamento della rete approvata rimane, dopo l’entrata in vigore della NPC, un compito comune.
Questo nuovo ordinamento viene realizzato a livello di ordinanza mediante una revisione totale dell’ordinanza sulle strade nazionali1 (OSN). La maggior parte delle attuali disposizioni dell’ordinanza mantengono tuttavia la loro validità. Queste ultime pertanto saranno recepite nella nuova ordinanza e non saranno commentate qui di seguito; il commento è incentrato sulle innovazioni introdotte dalla NPC.
2 Commento alle singole disposizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1 - 7)
Art. 1 Oggetto
Vedi articolo 1 previgente OSN. Contrariamente al diritto odierno, il finanziamento sarà disciplinato nell’OUMin.
Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali
La modifica rispetto al disciplinamento odierno (art. 3) consiste nell’aggiungere gli impianti di controllo dei pesi e degli altri controlli del traffico fra le parti costitutive delle strade nazionali alla lettera f (cfr. art. 8 lett. f LUMin) e nel precisare la gestione del traffico alla lettera i.
Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario
Nel registro fondiario, la Confederazione svizzera figurerà d’ora in poi come proprietaria dei fondi delle strade nazionali e queste ultime saranno menzionate come tali. Pertanto va creata la pertinente base legale a livello d’ordinanza.
Art. 4 e 5
(Ripresa degli articoli 24a e 57 OSN vigente)
1 RS 725.111
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