Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 163Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza Disegno concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo USTRA)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo
Gli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo di veicoli stradali si basano sull’articolo 32 e sull’appendice 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono stabiliti:
a. secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
b. secondo l’onere entro i limiti stabiliti nell’allegato;
c. secondo l’onere negli altri casi.
2 Se l’emolumento è stabilito secondo l’onere, si applica un’indennità oraria di fr. 100.– a 300.–, a seconda delle conoscenze necessarie.
3 Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.
1 RS 172.010
2 RS 741.511
3 RS 172.041.1
1
Page 163 of 243