Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 161Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS 211.432.2)
Art. 46a Lavori sul territorio delle strade nazionali
D’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, l’USTRA è autorizzato a effettuare autonomamente alcuni lavori di misurazione ufficiale sul territorio delle strade nazionali a determinate condizioni. L’USTRA farà uso di questo diritto se giustificato dal punto di vista economico.
4. Ordinanza dell’11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (RS 510.710)
L’articolo 8 menziona anche la Confederazione fra le autorità competenti.
5. Ordinanza del 6 ottobre 1986 sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo (RS 510.725)
Durante il servizio attivo, l’USTRA è competente per le strade nazionali.
6. Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)
Se trasporti speciali con determinate dimensioni superiori a quelle ammesse percorrono le strade nazionali, necessitano dell’autorizzazione dell’USTRA che è il solo a conoscere i dati tecnici delle strade nazionali ed è informato sui progetti di costruzione e di manutenzione in corso.
7. Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21)
Diverse disposizioni di questa ordinanza devono essere adattate al nuovo disciplinamento sulle competenze. In particolare, d’ora in poi l’USTRA, e non più i Cantoni, rilascerà l’autorizzazione per la pubblicità stradale nell’ambito delle strade nazionali di prima e seconda classe. Devono però essere rispettate le disposizioni cantonali sulle autorizzazioni in materia di installazioni pubblicitarie.
Art. 57 Disposizioni transitorie
Capoverso 1: è probabile che al momento del trasferimento della proprietà i contratti conclusi dai Cantoni con ingegneri, architetti e impresari esplichino ancora effetti giuridici (per esempio termine per denunciare manchevolezze prima della consegna dei lavori, termine di garanzia). Questa disposizione consente alla Confederazione, in quanto successore universale, di far valere tutti i diritti derivanti da questi contratti – autonomamente e indipendentemente dai Cantoni che ne erano parti contraenti – e quindi di far valere tutti i diritti costitutivi quali la revoca o la riduzione.
Capoverso 2: è sensato che il Cantone termini completamente o almeno parzialmente determinati lavori nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione che aveva messo in cantiere, ma non ha terminato prima dell’entrata in vigore della NPC. Deve poterlo fare secondo il diritto previgente. L’USTRA cercherà una soluzione caso per caso con i Cantoni.
Quando i lavori vengono portati a termine dal Cantone, la successione universale applicabile a questi impegni prenderà effetto soltanto dopo il loro compimento, vale
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