Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
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(ad es. chiusura della galleria del Gottardo) o nelle zone internazionali vicine al confine e di coordinare le misure prese.
L’USTRA è autorizzato a concludere contratti per l’esecuzione di taluni compiti con terzi. Va segnalato che questa possibilità deve essere sfruttata durante la fase di transizione in quanto la centrale dei dati sul traffico e la centrale di gestione del traffico saranno completamente operative soltanto qualche anno dopo l’entrata in vigore della legge. Questa formula consentirà di passare ”dolcemente“ dal vecchio al nuovo sistema.
Art. 53 Piani cantonali di gestione dl traffico
I Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico per le strade particolarmente rilevanti per la gestione del traffico sulle strade nazionali. L’allegato 3 elenca queste strade.
È previsto di elaborare questi piani in stretta collaborazione con i Cantoni. Per agevolare i lavori del Cantone, risp. garantire l’uniformità e la coordinazione necessarie, occorre disporre di norme cogenti emanate dall’USTRA. Poiché i piani di gestione del traffico non sono contratti con obbligo d’esecuzione, occorre precisare che i Cantoni devono eseguire le misure previste in caso di eventi particolari.
Art. 54 Gestione cantonale del traffico sulle strade nazionali
La competenza della Confederazione in materia di gestione del traffico può essere in concorrenza con quella dei Cantoni all’atto di prendere misure necessarie in casi particolari, ad esempio incidenti. Per quanto siffatte misure non abbiano potuto essere definite precedentemente nei piani di gestione del traffico, il presente articolo conferisce un carattere prioritario alle istruzioni che la polizia è autorizzata a fornire alla centrale di gestione del traffico in materia di regolazione del traffico e di gestione operativa, ma non di gestione della rete. La polizia può dare istruzioni alla centrale di gestione del traffico.
Capitolo 6: Disposizioni finali (art. 55 - 58)
Art. 55 Esecuzione
Se da singole disposizioni non risulta competente il Dipartimento, è l’USTRA ad eseguire la presente ordinanza.
Art. 56 Diritto vigente: modifica (allegato 4)
1. Ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21)
La modifica garantisce la competenza dell’USTRA per quanto concerne lo svolgimento degli affari immobiliari connessi con le strade nazionali.
2. Ordinanza del 6 dicembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federa-
le dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1)
Adeguamento dell’articolo 10 alla nuova ripartizione delle competenze.
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