Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 159Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali (art. 47 - 54)
Sezione 1:
soppressa
Sezione 2: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione (art. 48 - 50)
Art. 48 Delimitazione delle unità territoriali
La rete delle strade nazionali è suddivisa secondo criteri economici in undici unità territoriali definite nell’allegato 2.
Art. 49 Contratti di prestazioni e art. 50 Attribuzione delle unità territoriali
Per l’esercizio di un’unità territoriale i Cantoni o gli organismi da essi designati devono proporre la propria candidatura. Se più Cantoni od organismi si candidano per un’unità territoriale, il Consiglio federale ne determina il gestore. Se si candida un solo Cantone o un solo organismo, non ha senso che il Consiglio federale di occupi dell’attribuzione. Pertanto il Consiglio federale se ne occupa soltanto se ci sono più candidati.
Se nessun Cantone o organo responsabile è disposto ad assumersi la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L’Ufficio federale procede alle offerte d’acquisto e all’aggiudicazione.
L’Ufficio federale conclude, in nome della Confederazione, i contratti sulle prestazioni con i gestori e vigila affinché siano rispettati. Questi contratti si riferiscono in particolare alla portata delle prestazioni e alle indennità. D’intesa con i gestori, l’USTRA, per ragioni economiche o connesse al traffico, può modificare leggermente i limiti delle unità territoriali, limiti che saranno determinati definitivamente nei contratti sulle prestazioni.
Sezione 3: Sicurezza nelle gallerie (art. 51)
La direttiva dell’UE mira a standard uniformi di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea. Il Dipartimento è tenuto a emanare istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie, prendendo come punto di riferimento la citata direttiva.
Sezione 4: Gestione del traffico (art. 52 - 54)
Art. 52 Competenza della Confederazione
La gestione del traffico sulle strade nazionali passerà nelle mani della Confederazione. Incaricato di questo compito, l’USTRA gestirà il controllo dei dati sui trasporti e la centrale di gestione del traffico e garantirà l’informazione stradale sulle strade nazionali. Per poter gestire il traffico su queste strade, la Confederazione dipende dai dati forniti dai Cantoni, segnatamente dalla polizia. L’USTRA determina quali dati gli devono essere trasmessi giusta l’articolo 57c capoverso 6 LCStr. In tal modo può essere fissato uno standard unitario tanto nell’interesse della Confederazione quanto in quello dei Cantoni. Si tratta, per quanto possibile, di comunicare a livello internazionale le misure prese in caso di gravi perturbazioni sulla rete delle strade nazionali
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