Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 164Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell’emolumento
I dati del sistema d’informazione manageriale strade e traffico stradale vengono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio. Ne sono escluse le valutazioni speciali fatte su ordinazione.
Art. 6 Supplemento
Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 7 Incasso
1 L’USTRA decide il modo di pagamento.
2 L’emolumento per un’autorizzazione speciale di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato può essere richiesto in anticipo o contro rimborso. Non viene effettuato alcun rimborso se l’autorizzazione speciale non è utilizzata.
3 Fatto salvo il capoverso 2, ai sensi dei numeri 1 e 2 dell’allegato gli emolumenti devono essere pagati all’ufficio doganale al momento dell’entrata in Svizzera.
4 Gli emolumenti di cui ai numeri 3 e 4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
Art. 8 Adeguamento al rincaro
Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
È abrogata l’ordinanza del 19 giugno 19954 sugli emolumenti USTRA.
Art. 10 Disposizione transitoria
Il disciplinamento previgente rimane applicabile per le decisioni e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
4RU 1995 3991
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