Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 238Fedlex · Rapporto esplicativo

della Confederazione e dei Cantoni, queste ultime saranno, come finora, valutate secondo un criterio speciale, ora con la ponderazione del 30 %. Le rimanenti strade cantonali e le strade comunali sono pure ponderate nella misura complessiva del 30 %. Questa fusione è opportuna perché la Confederazione non conosce criteri per delimitare le strade cantonali rispetto alle strade comunali. Nei Cantoni vigono disciplinamenti molto diversi, che non dovrebbero influenzare l’aliquota contributiva. La Confederazione non dovrebbe nemmeno intervenire nella legislazione cantonale riguardo a questa delimitazione. In tal modo i cambiamenti di categoria, da strade cantonali a strade comunali e viceversa, non hanno alcuna ripercussione sulla chiave di ripartizione.

Art. 25 Lunghezza delle strade

In futuro non si considerano più le strade nazionali poiché questo settore sarà di competenza esclusiva della Confederazione. Alla lettera b l’espressione "strade nazionali previste che sostituiscono le strade principali” decade poiché è determinante lo stato effettivo.

Art. 26 Oneri stradali

Negli oneri stradali rientrano in particolare anche le aliquote cantonali per il completamento delle strade nazionali e i costi per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato. Da questi costi non vengono defalcate le aliquote federali. Non rientrano però negli oneri stradali le spese dei Cantoni per l’esercizio delle strade nazionali.

Art. 27 Chiave di ripartizione ai Cantoni privi di strade nazionali

Vanno applicate le stesse percentuali in vigore per i contributi non vincolati alle opere.

Capitolo 6: Disposizioni finali (art. 28 - 31)

Art. 28 Esecuzione

I capoversi 1, 2, 4 e 5 corrispondono al disciplinamento attuale.

Capoverso 3: poiché l’Ufficio federale delle strade è sinora competente per il finanziamento nel quadro del finanziamento speciale a favore del traffico stradale e il fondo infrastrutturale riprende una parte dei compiti del finanziamento speciale, l’amministrazione del fondo infrastrutturale viene affidata all’Ufficio federale delle strade.

Art. 29 Disposizioni transitorie

In questa disposizione vengono giuridicamente realizzate a grandi linee le modalità d’indennizzo della fase di eliminazione delle divergenze, riguardanti il passaggio di proprietà, annunciate nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (cfr. messaggio pagina 5472).

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