Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 239Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione
Gli atti legislativi elencati possono essere abrogati. Nella misura in cui sono tuttora rilevanti, le singole disposizioni sono riprese nel presente atto legislativo.
Restano valide le decisioni sui sussidi assegnati in virtù dell’ordinanza sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e in virtù dell’ordinanza sulla separazione dei modi di traffico. Vi è un’unica limitazione temporanea giusta l’articolo 20 lettera b LPFC (RS 613.2), secondo cui i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro tre anni dall’entrata in vigore.
Art. 31 Diritto previgente: modifica
1. Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP)
Capoverso 2: l’odierno capoverso 3 si riferisce all’articolo 4 dell’ordinanza sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere. Detta ordinanza sarà abrogata e sostituita dall’OUMin. Il previgente articolo 4 verrà però fondamentalmente adeguato: nella nuova OUMin non si terrà più conto delle strade nazionali. Per la ripartizione dei mezzi finanziari TTPCP le strade nazionali continueranno però ad essere prese in considerazione; materialmente non vi sarà alcuna modifica della chiave di ripartizione. Invece del precedente riferimento, viene ripreso il previgente testo dell’articolo 4 nell’articolo 50 capoverso 2 lettera b OTTP.
Capoverso 3: per gli oneri stradali si può e si deve continuare a fare riferimento all’ordinanza. Gli effetti si esplicano in particolare nell’ambito delle strade nazionali. Considerate globalmente, le differenze sono comunque insignificanti.
Capoverso 4: testo previgente
Capoverso 5: per l’onere fiscale, l’odierno capoverso 3 si riferisce all’articolo 7 dell’ordinanza sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere. Quest’ultimo articolo sarà tuttavia abrogato. Il tenore precedente è relativamente esaustivo. Nella pubblicazione "Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2003", edito dall’Amministrazione federale delle finanze, sono riportati gli indici per automobili, motoveicoli, autocarri, trattori a sella e rimorchi come anche un indice globale. Poiché le basi di calcolo (ad es. Car) saranno eventualmente soggette a modifica, in futuro è opportuno indicare soltanto l’indice globale.
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