Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

c. per indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;

d. per l’informazione dell’intera popolazione o di un’intera regione linguistica.

2 Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:

a. 40 per cento per l’adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca;

b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o sono progetti pilota;

c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.

3 Non vengono accordati aiuti finanziari per progetti che servono prevalentemente all’esercizio della pesca.

4 Le domande devono essere inoltrare all’Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull’efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande inoltrate da terzi devono essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

5 Gli aiuti finanziari sono accordati dall’Ufficio federale.

II

I seguenti atti normativi sono abgrogati:

1. Ordinanza del 9 luglio 196544 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione

2. Ordinanza del 15 febbraio 199545 concernente l’acquisto dell’equipaggiamento personale

3. Ordinanza del 25 ottobre 199546 sull’equipaggiamento dell’esercito

4. Ordinanza del 2 dicembre 198547 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta preventiva

5. Ordinanza del 2 dicembre 198548 concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

6. Ordinanza del DFI del 4 dicembre 200349 sulla promozione dell’aiuto agli invalidi

44RU 1965 478; RU 1999 2387

45RU 1995 834

46RU 1995 5200

47RU 1985 1957

48RU 1985 2009

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