Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

Art. 16

Abrogato

Art. 17 Competenza e procedura

1 L’Ufficio federale stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 L’Ufficio federale emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

3 Per le procedure relative al pagamento del sussidio, alla rendicontazione e al controllo come pure all’inadempimento o all’adempimento parziale sono applicabili gli articoli 1011 dell’ordinanza del 16 gennaio 199139 sulla protezione della natura e del paesaggio.

18. Ordinanza del 21 gennaio 199140 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Sezione 5: Indennità

Art. 14 Sorveglianza

1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è stabilito in base:

a. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;

b. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza;

c. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;

d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. Il contributo di base annuo ammonta:

a. per tutte le riserve d’importanza internazionale a 28 000 franchi;

b. per tutte le riserve d’importanza nazionale a 14 000 franchi.

39RS 451.1

40RS 922.32

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