Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Art. 64 cpv. 5

Abrogato

Allegato

Abrogato

17. Ordinanza del 30 settembre 199138 sulle bandite federali

Sezione 6: Indennità

Art. 14 Sorveglianza

1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è stabilito in base:

a. alla superficie delle bandite;

b. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza;

c. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite;

d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. Il contributo annuo per unità di superficie:

a. ammonta a 21 000 franchi per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km2;

b. comporta costi supplementari fino a 21 000 franchi proporzionalmente alla superficie che eccede i 20 km2 per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km2.

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

1 L’ammontare delle indennità globali volte al risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d e alla prevenzione di tali danni, è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.

2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato.

3 A difetto di provvedimenti secondo gli articoli 8 o 10 non si accordano indennità.

38RS 922.31

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